Articolo 1. Costituzione – Sede
1.1 E’ costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI PER DISABILI DELLA VISTA” in sigla “AIDIVI“. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n.460 l’A.I.Di.VI nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo ONLUS.
1.2 L’associazione ha sede legale e centrale in Firenze, Via Francesco Crispi, 30.
Articolo 2. Scopo
2.1 L’associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. E’ aconfessionale, apartitica e forma la propria struttura associativa sui principi della democrazia. E’ infatti costituita da persone liberamente associate.
Articolo 3. Oggetto sociale
3.1 L’associazione ha per oggetto attività nel campo dell’assistenza sociale e della formazione e in particolare prevede:
3.2 L’associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, 5° comma del D.Lgs. 460/1997.
3.3 L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili
soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti.
3.4 L’associazione intende collaborare con enti pubblici e privati per il perseguimento e conseguimento dei fini e obiettivi previsti nel presente statuto.
3.5 L’Associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.
Articolo 4. Associati
4.1 Il numero dei soci è illimitato. Può essere socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero i minori per i quali i genitori abbiano espresso il loro consenso scritto, che accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno, condividano gli scopi dell’associazione e s’impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
4.2 L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile
4.3 L’Associazione si fonda su una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione ed all’Assemblea, nella quale hanno diritto di voto solo se maggiorenni ed in regola con il versamento della quota sociale. E’ dovere dei soci rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno, osservare le delibere degli organi sociali, evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell’Associazione. In caso di recesso o di esclusione dell’associato, questi non può pretendere la restituzione di quanto in precedenza versato all’Associazione.
4.4 La qualità di socio si perde per decesso, morosità, espulsione e dimissioni: la morosità e l’espulsione, che può avvenire per i casi previsti dal Regolamento interno, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
4.5 Ferma restando l’uniformità del rapporto associativo, i soci si distinguono in:
Possono essere soci operatori tutti coloro che hanno conseguito attestato di qualifica di istruttore per minorati della vista rilasciato dall’ONLUS I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) e che, maggiorenni, condividano e accettino finalità e modi di attivazione dell’associazione. Si distinguono in soci operatori fondatori, che sono quelli che intervengono all’atto costitutivo dell’Associazione, e soci operatori ordinari.
Possono essere soci beneficiari, ai sensi del comma 3 art. 10 D.Lgs. 460/97, i minorati della vista che abbiano raggiunto la maggiore età ovvero i minori per i quali i genitori abbiano espresso il loro consenso scritto che condividano e accettino finalità e modi di attivazione dell’associazione.
Possono essere soci aderenti i familiari o affini dei minorati della vista che abbiano raggiunto la maggiore età condividano e accettino finalità e modi di attivazione dell’associazione.
Possono essere soci sostenitori coloro che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, condividano le finalità e gli obiettivi dell’associazione e ne sostengano le iniziative. Possono essere soci sostenitori persone fisiche, Enti, persone giuridiche, hanno diritto di voto ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
4.6 L’associazione può, in caso di necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti delle loro competenze.
Articolo 5. I mezzi finanziari
5.1 Il fondo dell’associazione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell’associazione. Gli associati contribuiscono con la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6. Finanziamento dell’associazione
6.1 Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
6.2 Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione
6.3 Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse
6.4 I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’assemblea.
6.5 L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs 460/97
Articolo 7. Organi dell’associazione
7.1 Sono organi dell’associazione:
a. Convocazione:
l’Assemblea dei soci è sovrana. L’assemblea dell’associazione è convocata una o due volte l’anno, anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante avviso da inviare agli associati almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto (1/5) degli associati.
b. Competenza:
l’Assemblea in sede ordinaria:
- approva il rendiconto economico finanziario;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- promuove le azioni di responsabilità contro gli amministratori;
l’Assemblea in sede straordinaria delibera:
- le modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale;
- lo scioglimento dell’Associazione;
- la devoluzione del patrimonio sociale.
c. Diritto di voto:
ogni associato, in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due soci.
d. Maggioranze:
l’Assemblea delibera sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria: in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno meta degli associati; in seconda convocazione, a maggioranza di voti e qualunque sia il numero degli intervenuti. I verbali delle delibere assembleari saranno trascritti su apposito libro da rimanere permanentemente depositato presso la sede sociale.
b) Il Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette. I componenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Allo scopo di preservare le finalità dell’associazione, ai soci operatori fondatori è garantito il 50% dei posti nelle cariche sociali.
c) Il Consiglio Direttivo elegge fra i soci componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione Esso potrà delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo saranno trascritti su apposito libro da rimanere permanentemente depositato presso la sede sociale. Qualora venga meno un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà cooptare un nuovo consigliere il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l’Assemblea per la sostituzione dei membri venuti meno.>
a. Presidente e Vice Presidente:
il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o di suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente anche per la firma sociale. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo
b. Segretario:
il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libri sociali.
c. Tesoriere:
il Tesoriere svolge funzioni di contabile e di cassiere; incassa le somme dovute un’associazione, effettua i pagamenti deliberati; deposita i fondi a nome e per conto dell’Associazione presso una o più banche (o ufficio postale) scelte dal Consiglio Direttivo; redige i rendiconti economico finanziari dell’Associazione; cura la tenuta dei libri contabili.
d. Consigliere:
il Consigliere cura gli aspetti relazionali dell’Associazione.
7.2 Funzionamento dei vari organi.
Nessuna carica è retribuita, salva la possibilità di stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’associazione.
Articolo 8. Scioglimento dell’associazione
8.2 Durante la vita dell’A.I.Di.Vi. è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:
8.3 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello stato in materia specifica e specificamente al D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.